Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

      «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
      Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

          1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

          2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale il termine è di trenta anni.

      Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
      Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
      Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni

 

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applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
      La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
      La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

          b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o continuazione»;

          c) all'articolo 159, primo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;
      3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;
      3-quater) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se viene disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;
      3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla data della relativa richiesta sino a quella della effettiva estradizione;
      3-sexies) richiesta, in udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all'estero, per tutto il periodo compreso tra la data dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e quella in cui perviene la risposta all'autorità giudiziaria procedente»;

 

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          d) all'articolo 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, commi primo e secondo, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, secondo comma, numero 2)»;

              3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

      «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
      La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

 

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          e) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri»;

          f) all'articolo 164, primo comma, dopo le parole: «nell'articolo 133,» sono inserite le seguenti: «nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;

          g) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

          h) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

              2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con

 

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violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

              1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

              2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

              3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

          i) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

          l) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

      «Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti»;

          m) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

          «5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza»;

 

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          n) alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

          o) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

          p) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.